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Caso plusvalenze, memoria difensiva della Juventus: «Ricorso inammissibile»

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Caso plusvalenze, memoria difensiva della Juventus: «Ricorso inammissibile». Ecco la difesa del club bianconero

Tuttosport ha reso nota la memoria difensiva della Juventus per quanto riguarda l’udienza in corso alla Corte federale d’Appello sul caso plusvalenze. Il ricorso è considerato «inammissibile, in ragione dell’assenza, nel caso in esame, dei presupposti applicativi di tale mezzo di impugnazione straordinario”, cioè di “fatti nuovi”, secondo il principio per cui “nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato».

La memoria prosegue: «Tale divieto di ‘bis in idem’ costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico italiano, così come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, che, come noto, ha pienamente recepito le indicazioni interpretative in materia provenienti dalle Corti europee. In argomento, gli scriventi difensori non ignorano l’orientamento della giurisprudenza sportiva secondo cui l’istituto della revocazione ex art. 63 del Codice giustizia sportiva, non violerebbe il divieto di bis in idem né risulterebbe incompatibile con il Codice di Giustizia del Coni; ritengono, però, che sia opportuna una rinnovata e approfondita riflessione in materia. In particolare, con riferimento alla revocazione, l’art. 63, comma 1, lett. d) prevede la possibilità di impugnare tutte le decisioni definitive adottate dagli organi della giustizia sportiva […] se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. L’art. 63, comma 4, lett. a), invece, consente la revisione della sentenza di condanna innanzi alla Corte Federale di Appello nel caso in cui “sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto».

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