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Plusvalenze Juve, le motivazioni del -15: «Illecito grave e prolungato»

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Plusvalenze Juve, pubblicate le motivazioni per la penalizzazione in classifica: il comunicato della Corte Federale

La Corte Federale d’Appello ha pubblicato il comunicato con le motivazioni per il pesantissimo -15 in classifica dato alla Juventus per il caso plusvalenze.

IL COMUNICATO – Quanto all’apporto causale dei singoli deferiti, esso deve dirsi provato. Per quanto concerne la responsabilità della Juventus S.p.A., di Fabio Paratici, di Federico Cherubini, di Andrea Agnelli e dello stesso Maurizio Arrivabene si rinvia al corpo delle pagine precedenti. Per ciò che concerne gli altri amministratori della FC Juventus S.p.A. è invece sufficiente riferirsi alla già richiamata consapevolezza diffusa che le intercettazioni hanno dimostrato. Alla luce delle risultanze complessive prodotte dalla Procura federale si deve confermare che il consiglio di amministrazione nel suo complesso ha condiviso, o quanto meno sopportato, la violazione dei principi sportivi.

Quanto alla sanzione, essa deve tenere conto della particolare gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione che il quadro probatorio emerso è in grado di dimostrare. Deve parimenti tenere conto della stessa intensità e diffusione di consapevolezza di una situazione che nei colloqui tra i dirigenti della FC Juventus S.p.A. viene definita come “brutta” e persino da paragonare a calciopoli: “io sono convinto che se noi uhm … facciamo questa roba qua […] perché la situazione è veramente complicata. Io in 15 anni …, ti faccio solo un paragone. Calciopoli” (intercettazione ambientale tra Stefano Bertola e Federico Cherubini del 22 luglio 2021 in file 663239 trasmesso dalla Procura della Repubblica di Torino).

Punto nodale del comportamento della FC Juventus S.p.A. è l’assenza di un qualunque metodo attendibile. Come ha ben evidenziato la Procura federale, e come emerge anche dalle sottolineature della stessa Consob a proposito dell’assenza di processi valutativi tracciabili, si giungeva a programmare sistematicamente la realizzazione di plusvalenze prescindendo dall’individuazione stessa del soggetto da scambiare, spesso indicato con una semplice “X” accanto al nome del giocatore della FC Juventus S.p.A. da cedere e ovviamente accanto al numero prestabilito di plusvalenza da realizzare. Il tutto, dunque, in un quadro chiaramente sintomatico di una ricerca artificiale di plusvalenze artificiali (come definite dal “Libro Nero di FP”), in alcun modo conseguenza di operazioni di effettivo mercato.

ALTERAZIONE DEI RISULTATI – Tutte queste considerazioni portano dunque ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive (art. 19).

LIBRO NERO – Costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più tenuto conto della circostanza (e vi si tornerà oltre più diffusamente) che scopo del processo sportivo non è, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico. Oggetto di giudizio è solo la violazione delle norme sportive: nello specifico, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1. Rilevantissime sono poi le intercettazioni telefoniche o ambientali (e le acquisizioni documentali) citate dalla Procura federale

PERCHE’ NON LE ALTRE SQUADRE – Venendo ora al merito del giudizio rescissorio, appare inevitabile tenere distinte le posizioni riguardanti la Juventus rispetto alle altre squadre. La ragione della necessaria distinzione di merito riposa, ed è considerazione sin troppo ovvia, nella circostanza che la Juventus e i relativi amministratori e dirigenti sono stati oggetto di diffuse e ripetute evidenze dimostrative prodotte dalla Procura federale. Evidenze che connotano un canone di comportamento sistematico e non isolato

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