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Torsello (Corte Federale d’Appello): «Tempestività e non certezza assoluta. Agito con lealtà e correttezza»

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Torsello (Corte Federale d’Appello): «Tempestività e non certezza assoluta. Agito con lealtà e correttezza». Parla uno dei giudici

Mario Luigi Torsello è stato uno dei giudici della Corte Federale d’Appello che ha giudicato la Juve sul caso plusvalenze. Nel corso di un’iniziativa presso l’Università del Salento, ha parlato così.

CASO PLUSVALENZE – «Dico innanzitutto che non voglio parlare nello specifico del caso delle plusvalenze. Un giudice parla con le sentenze e non le commenta, parleremo a livello generale. Bisogna prendere atto della natura negoziale delle norme che disciplinano la giustizia sportiva (caratteri privatistici e contrattuali, non autoritativi) che è un effetto dell’accettazione dei regolamenti federali come atto spontaneo di adesione alla comunità sportiva. L’interessato accetta la soggezione agli organi interni di giustizia. Accanto a questo vi è il vincolo di giustizia, che fonda l’autonomia dell’ordinamento sportivo sia per la competenza del giudice che per garantire la rapidità delle controversie. Tale vincolo non è contrario alla Costituzione perché consente alle parti di scegliere altri soggetti Come arbitri per le controversie. Bisogna distinguere la rilevanza interna da quella esterna, competenze giurisdizionali statali e interne sportive».

GIUSTIZIA SPORTIVA«Specificità giustizia sportiva: il codice di giustizia sportiva si adegua ai principi processuali generali, ma non come automatica trasposizione di questi istituti altrimenti perderebbe di peculiarità, come tempestività e speditezza coessenziali alla giustizia sportiva in quanto i processi devono essere veloci e immediati (certezza ai campionati, mercati atleti, agli appassionati). La tempestività pervade gli istituti ordinari: la certezza assoluta comporterebbe un rallentamento del procedimento sportivo, diversamente da quanto prevede il principio di tempestività. Il fine principale del giudice sportivo è quello di affermare i principi di lealtà e trasparenza e quindi gli organi devono considerare meno stringenti le regole formali rispetto a quelli sostanziali che incarnano questi valori. I nostri principi sono lealtà, probità e correttezza: al giudice va il potere di individuazione e punizione dei fatti in essere. I giudici sportivi possono riempire di contenuti questa clausola in bianco configurando come violazione del principio di lealtà e correttezza una condotta che non risulta autonomamente come fattispecie di illecito disciplinare. Questo istituto si spiega in chiave privatistica in virtù della volontà contrattuale degli associati».

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