Avvocato D'Onofrio: «Difesa robusta, mi aspetto che il Collegio accolga il ricorso della Juve»
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Avvocato D’Onofrio: «Difesa robusta, mi aspetto che il Collegio accolga il ricorso della Juve»

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Avvocato D’Onofrio: «Difesa robusta, mi aspetto che il Collegio accolga il ricorso della Juve». Così l’esperto di diritto sportivo

Paco D’Onofrio, Professore dell’Università degli Studi di Bologna e avvocato specializzato in diritto sportivo, ha parlato a Tuttosport di quello che potrebbe essere il verdetto del Collegio di Garanzia di fronte al ricorso della Juventus.

DIFESA JUVE – «L’impianto difensivo è particolarmente robusto ed individua i punti più critici della sentenza della Corte Federale d’Appello. La decisione impugnata, infatti, è l’esito di un procedimento di revisione che, rispetto al precedente giudizio da cui origina, ha visto allargarsi il perimetro accusatorio, con un’integrazione delle contestazioni a mio avviso non coerente con la specificità di quel tipo di giudizio. Anche la quantificazione dei punti di penalizzione comminati non pare sorretta da un criterio reso esplicito in sentenza, considerando anche che la stessa Procura Federale ne aveva chiesti solo nove. Dunque, questa scelta federale sarà oggetto di un’attenta valutazione del Collegio di Garanzia, considerando l’autorevolezza dei componenti che saranno chiamati a decidere, così come la competenza di coloro che si sono già espressi in sede federale».

PRECEDENTE – «Il ragionamento utilizzato dai Giudici federali non mi convince: se c’è una norma specifica, in questo caso l’art. 31, comma 1, non si può applicare l’art. 4, che declina, per converso, i generali principi di lealtà, probità e correttezza sportiva. Infatti, proprio come sancito nella decisione n.49/2016 del Collegio di Garanzia, quella norma generale ha “natura residuale”, cioè si può applicare solo in caso di mancanza di una norma specifica che preveda e punisca un comportamento comunque antisportivo, premessa che in questo caso non sussiste, proprio per il contenuto dell’art. 31, comma 1, in materia di irregolarità contabili, come le plusvalenze. La differenza non è di poco conto, perché l’applicazione della norma specifica prevede come sanzione la sola ammenda».

ESITO RICORSO – «Proprio per il precedente citato e per la tradizionale modalità del Collegio di Garanzia di rifarsi alle proprie precedenti decisioni, consolidando i principi giuridici nelle stesse contenute, sarei stupito se in questa occasione mutasse il proprio orientamento, poiché introdurrebbe una novità interpretativa a quel punto destinata a riscrivere un istituto storico e granitico del diritto sportivo, vale a dire l’applicazione in via solo residuale e non diretta dell’art. 4, come sempre ci hanno insegnato».

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