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Genoa Juve, il Giudice Sportivo prende provvedimenti nei confronti del Grifone: arriva la multa, svelato il motivo! Il comunicato

Genoa Juve, il Giudice Sportivo è severo nei confronti del Grifone: preso questo provvedimento a causa di un motivo!
Terminata la seconda giornata di Serie A, tocca al Giudice Sportivo fare il resoconto disciplinare di quanto accaduto. Nella sua personalissima relazione spunta anche una multa per il Genoa, che riceve una multa per comportamenti impropri da parte dei suoi tifosi in occasione della sfida contro la Juventus, finita per 0-1 grazie a una rete di Dusan Vlahovic.
COMUNICATO – «Il Giudice Sportivo di Serie A, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Como, Cremonese, Genoa, Juventus, Lazio, Lecce, Napoli, Roma e Torino, hanno, in violazione della normativa
di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 22° del primo
tempo, lanciato nel recinto di giuoco bicchiere di plastica semi pieno il cui liquido
attingeva un Assistente; per avere inoltre, al 27° del secondo tempo, lanciato sul
terreno di giuoco una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere
ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per
avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo
tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29,
comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo
tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata
ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.».
