Lazio Juve: la decisione sulla Curva Nord. Il comunicato
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Lazio Juve: la decisione UFFICIALE sulla Curva Nord. Il comunicato

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Lazio Juve: la decisione UFFICIALE sulla Curva Nord. Il comunicato in vista del match dell’Olimpico della 29esima giornata

Il Giudice Sportivo ha deciso di chiudere la Curva Nord della Lazio per una partita con la sospensiva di un anno dopo i cori beceri e offensivi intonati, di matrice anche religiosa, nei confronti dei sostenitori della Roma. Cosa significa: che contro la Juve ci saranno i tifosi biancocelesti e la Curva resterà sotto osservazione per un anno con la sospensiva che sarà revocata in caso di nuova violazione.

COMUNICATO «Il Giudice sportivo, considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, nei confronti dei sostenitori della Soc. Roma considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, nel corso della gara, “la Curva Nord tifoseria Lazio (100%)” intonava i cori suddetti e pertanto, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28, comma 4, CGS, ai fini della punibilità degli stessi; considerata, in particolare, l’obiettiva gravità delle manifestazioni discriminatorie, avuto riguardo a durata, ripetitività, dimensione e percemzione, sicuramente rilevanti ai sensi del richiamato art. 28, commi 1 e 4, C.G.S. ritenuto, nondimeno, di dover valorizzare, anche ai fini dell’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 29 C.G.S., nonché della sospensione condizionale di cui all’art. 28, comma 7, C.G.S., la disponibilità ed il comportamento collaborativo della Soc. Lazio nel coadiuvare le Forze dell’ordine nell’attività di individuazione dei responsabili e nel prevenire, anche con pubblica dissociazione, il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni; 180/602 P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori. Dispone, per i motivi suddetti, la sospensione della pena per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28, comma 7, CGS con l’esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione».

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