Pogba sospeso dalla Juve dopo la positività? Cosa dice la regola
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Pogba sospeso dalla Juve dopo la positività? Cosa dice la regola

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Pogba sospeso dalla Juve dopo la positività? Cosa dice la regola ufficiale dopo la notizia relativa al centrocampista

Paul Pogba è stato trovato positivo al testosterone. Il centrocampista della Juve è risultato positivo dopo il match contro l’Udinese del 20 agosto. Ecco cosa dice il regolamento del CONI sull’eventuale sospensione del giocatore.

Articolo 19
Sospensione cautelare

1. Sui controlli Legge 376/2000
A seguito della positività dell’analisi del primo campione in un
controllo disposto dalla CVD, l’UPA può richiedere la sospensione
dell’Atleta dall’attività agonistica al competente Organismo giudicante
federale della FSN/DSA o al TNA per quanto concerne i tesserati per
gli EPS.
L’Organismo giudicante federale della FSN/DSA deciderà in via
d’urgenza, inaudita altera parte, con provvedimento del Presidente o,
in sua assenza, del Vice Presidente (ed in assenza anche di
quest’ultimo, del componente giuridico ordinario più anziano di
carica). Copia del provvedimento deve essere immediatamente
trasmessa all’UPA, all’interessato ed alla Società (ove possibile), a
mezzo fax, telegramma, corriere, raccomandata a/r ovvero posta
elettronica
2. Sui controlli CONI-NADO
A seguito della positività dell’analisi del primo campione in un
controllo disposto dal CONI-NADO, l’UPA può richiedere la
sospensione dell’Atleta dall’attività agonistica al TNA.
Il TNA deciderà in via d’urgenza, inaudita altera parte, con
provvedimento del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente
(ed in assenza anche di quest’ultimo, del componente giuridico
ordinario più anziano di carica). Copia del provvedimento deve
essere immediatamente trasmessa all’UPA, all’interessato, alla
Società (ove possibile) ed alla FSN/DSA/EPS di appartenenza a
mezzo fax, telegramma, corriere, raccomandata a/r ovvero posta
elettronica.
3. Norme comuni sulla sospensione
L’UPA può, altresì, richiedere al competente Organismo giudicante la
sospensione cautelare nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di
altre violazioni della normativa antidoping rispetto all’accertata
positività del campione biologico.
4. Tutti i provvedimenti di sospensione decadono trascorsi sessanta
giorni dalla data di comunicazione e possono essere prorogati – ad
esclusione di quelli riferiti a positività del campione biologico per
presenza di sostanze specificate – su richiesta dell’UPA, di ulteriori
trenta giorni.
5. Il provvedimento di sospensione deve essere immediatamente
revocato in caso di archiviazione del procedimento ovvero di
proscioglimento, di assoluzione o di non luogo a procedere nei
confronti dell’Atleta e/o di altro soggetto interessato. Deve essere
altresì revocato nel caso in cui la controanalisi non confermi l’esito di
positività riscontrata in sede di prima analisi. In tali ipotesi è escluso
qualsivoglia diritto di rivalsa – a qualsiasi titolo – da parte dell’Atleta,
della Società di appartenenza e/o di altri eventuali interessati.
6. Il periodo di sospensione già scontato deve essere sottratto in caso
in cui venga irrogata una sanzione disciplinare.
7. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso da parte
dell’Atleta e/o di altro soggetto nelle forme di cui all’articolo 36.

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