Ricorso Juventus su Calciopoli: la decisione del Consiglio di Stato
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Ricorso Juventus contro FIGC e Inter su Calciopoli: la decisione del Consiglio di Stato

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Ricorso Juventus contro FIGC e Inter su Calciopoli: la decisione del Consiglio di Stato attraverso il comunicato

Come riferito da sportface, è arrivata la decisione del Consiglio di Stato in merito al ricorso della Juventus nei confronti della sentenza del Tar del Lazio del 2016 (numero 09563) che ha in oggetto la vicenda di Calciopoli. Il Consiglio di Stato ha deciso di rinviare ulteriormente la discussione alla udienza straordinaria del 24 ottobre 2023, dunque fra sette mesi, su decisione della camera di consiglio del 28 marzo con l’intervento dei magistrati: Fabio Franconiero, Giovanni Sabbato, Sergio Zeuli, Giorgio Manca, Roberta Ravasio.

Come si legge nell’ordinanza, si tratta del “ricorso numero di registro generale 8258 del 2016, proposto da “Juventus Football Club Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Chiappero, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pasquale Landi in Roma, via Santa Caterina Da Siena 46”, contro “Federazione Italiana Giuoco Calcio – Figc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Medugno in Roma, via Panama N°58”, nei confronti di “Football Club Internazionale Milano Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Raffaelli, Luisa Torchia, Angelo Capellini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi n. 47 e Associazione “Giulemanidallajuve”, non costituita in giudizio”.

Questo il testo del procedimento odierno: “Il Collegio, rilevato che: – delle ragioni poste a fondamento dell’istanza di rinvio della udienza odierna, depositata dall’appellante il 23 febbraio 2023, non sono meritevoli di favorevole valutazione quelle connesse all’avvicendamento del Consiglio di Amministrazione, dell’Amministratore Delegato e del Presidente della Juventus Football Club S.p.A., trattandosi di circostanza che risale ormai al 18 gennaio 2023 e che da tale data è decorso un lasso di tempo che deve ritenersi oggettivamente congruo a consentire al nuovo organo amministrativo di prendere cognizione dei contenziosi pendenti e di valutare l’opportunità di assumere al riguardo eventuali decisioni; si deve soggiungere, inoltre, che non avendo parte appellante spiegato minimamente quale sia la natura delle decisioni che il nuovo organo amministrativo potrebbe assumere con riferimento al presente contenzioso, la richiesta di rinvio risulta sostanzialmente immotivata, priva di concretezza e defatigatoria; – neppure sono suscettibili di favorevole valutazione le ragioni connesse all’impegno processuale che ha visto l’avvocato Chiappero impegnato, il 28 marzo 2023, innanzi alla Corte d’Appello penale di Torino, non applicandosi al processo amministrativo l’istituto del legittimo impedimento, non dovendosi ritenere indispensabile, al fine di garantire i diritti di difesa, la partecipazione personale in udienza dell’unico difensore munito di procura, stante la natura essenzialmente scritta del processo amministrativo e la possibilità per il difensore di farsi sostituire da un delegato; – rilevato, invece, che sussistono ragioni di opportunità che suggeriscono di rinviare l’odierna udienza in relazione alla pendenza, innanzi a questo Consiglio di Stato, del giudizio rubricato al n. 9023/2022 R.G., il quale ha ad oggetto il provvedimento del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. n. 39 del 27 maggio 2019 e quello del medesimo Collegio, a sezioni riunite, n. 1 del 7 gennaio 2020, che in sostanza hanno confermato il lodo 15 novembre 2011 emesso dal Collegio arbitrale Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; – rilevato, infatti, che l’esito del giudizio n. 9023/2022, pendente avanti a questo Consiglio di Stato e chiamato in discussione il 4 maggio 2023, potrebbe astrattamente determinare l’invalidazione del testé citato lodo arbitrale del 15 novembre 2011 e, quindi, la reviviscenza di quel procedimento arbitrale intavolato dalla appellante l’11 agosto 2011, procedimento arbitrale che aveva ad oggetto, inter alia, le domande risarcitorie svolte dall’appellante nel presente giudizio; – ritenuto, conseguentemente, che sia opportuno attendere la decisione del giudizio n. 9023/2022 R.G., onde evitare il rischio di un giudicato in conflitto, rinviando la discussione del presente giudizio; Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dispone rinvio della discussione alla udienza straordinaria del 24 ottobre 2023”.

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