Juventus, violato l'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva: ecco cosa dice
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Juventus, violato l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva: ecco cosa dice e le possibili sanzioni

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Juventus, violato l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva: ecco cosa dice. I dettagli di quanto contestato dalla Procura

Alla Juventus è stata contestata la violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva per quanto riguarda la manovra stipendi. Ma ecco cosa recita questo articolo secondo la trascrizione di Calcio e Finanza.

«I soggetti di cui all’art. 2 (società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara e soci) sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L’ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto».

Le sanzioni sono quelle previste all’articolo 8, che a sua volta, ai commi e alle lettere indicate dice: «Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

A) ammonizione;
B) ammenda;
C) ammenda con diffida;
G) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente».

Queste invece le sanzioni previste dall’articolo 9, sempre al comma 1 e alle lettere indicate dall’articolo 4: «I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

A) ammonizione;
B) ammonizione con diffida;
C) ammenda;
D) ammenda con diffida;

F) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
G) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
H) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell’ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l’esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all’ordine del giorno della assemblea. La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC».

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