Plusvalenze Juve, nuova penalizzazione? Parla l'avvocato Spallone
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Plusvalenze Juve, nuova penalizzazione? L’avvocato Spallone ipotizza lo scenario

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Plusvalenze Juve, nuova penalizzazione? L’avvocato Spallone ipotizza lo scenario in vista della sentenza del 22 maggio

L’avvocato bolognese Giorgio Spallone, attraverso il proprio profilo Linkedin, ha ipotizzato lo scenario in vista della nuova sentenza del 22 maggio sul caso plusvalenze della Juve.

MESSAGGIO A pagg. 71-72 della Decisione n. 40/2023 del Collegio di Garanzia dello Sport – CONI, – scrive il legale tifoso dell’Inter – è enunciato il motivo di accoglimento dei ricorsi nn. 17- 18 e 13/2023, proposti dagli amministratori privi di deleghe operative e a ricaduta di quello proposto dalla Società Juventus F.C.: ‘13.3.2. Delineato in tal senso il quadro normativo, osserva il Collegio che la sentenza impugnata, resa a carico degli amministratori privi di deleghe operative, è, quindi, carente nella propria parte motiva laddove la Corte Federale – con motivazione da ritenere apparente – ha fatto riferimento ad una generica, ma indimostrata, consapevolezza diffusa, ovvero ad una asserita condivisione, da parte di detti amministratori, dei concreti dettagli e delle finalità delle operazioni sportive scrutinate, omettendo di fornire adeguato supporto motivazionale di tali affermate ed indimostrate circostanze.’

Ora, nell’ipotesi che la CFA, in diversa composizione, ritenga insanabile il vizio motivazionale riscontrato dal Collegio di Garanzia circa la responsabilità dei dirigenti privi di delega – prosegue Spallone – il tema cruciale della nuova decisione, sarà la misura dell’inevitabile riduzione del numero di punti di penalità irrogati alla Juventus F.C. Riduzione che non potrà prescindere dai seguenti criteri.

Criterio numero uno
“È ragionevole, oltre che logico, ritenere che il Procuratore Federale, in sede di requisitoria dibattimentale, possa, al più, riproporre la richiesta precedente di 9 punti di penalità, risultando, per un verso, l’aumento a 15 punti deciso dalla CFA con valutazione autonoma, oltre che da rivalutarsi in termini riduttivi e, per altro verso, lo stesso originario deferimento ritenuto dal Collegio di Garanzia infondato per quanto alla posizione dei dirigenti non operativi in sede sportiva, il cui ricorso ha, infatti, condotto all’annullamento della decisione in parte qua”.

Criterio numero due
“Nell’impianto valoriale e teleologico del C.G.S. FIGC, il principio di “afflittività” non è assoluto, ma, all’opposto, sottomesso ai principi di “ragionevolezza e proporzionalità” ai quali la nuova misura della sanzione dovrà inderogabilmente conformarsi, fatta salva, in ipotesi, la traslazione della relativa applicazione da quella in corso, alla stagione sportiva successiva”.

Criterio numero tre
“Infine, l’incidenza dal profilo della dosimetria sanzionatoria a carico della Società Juventus F.C., non potrà che essere rapportata al n. di 7 dirigenti che in ipotesi venissero prosciolti in sede di giudizio di rinvio, rispetto ai n. di 4 la cui responsabilità è stata dal Collegio di Garanzia ritenuta accertata e congruamente motivata il cui ricorso è stato rigettato”.

“In conclusione venendo meno la “consapevolezza diffusa” la CFA non potrà che ricondurre la sanzione nell’alveo della richiesta del Procuratore Federale, con ulteriore riduzione discrezionale della penalità in applicazione del criterio fissato dal Collegio di garanzia in sede di annullamento con rinvio”.

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